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Pignoramento casa: se il creditore è una banca o un privato

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Nel precedente articolo abbiamo esaminato i più comuni casi che si possono verificare con la possibilità che la prima casa venga pignorata se il creditore è il fisco. Ma la possibilità di pignoramento della casa esiste anche se i creditori sono altri.

Vediamo quali e cosa dice in merito la vigente normativa.

Banca o finanziaria e pignoramento della casa

A differenza di ciò che accade quando il creditore è il fisco, se il debito viene contratto con una banca o con una società finanziaria, la legge non prevede i limiti descritti in precedenza.

Purtroppo per il debitore non esiste alcuna tutela, tutela che non ha modo d’essere né in relazione all’unico immobile di proprietà, né legata all’importo del debito.

Prima dell’erogazione di un prestito, l’istituto bancario o la società finanziaria iscrivono quasi sempre un’ipoteca sul bene che sarà oggetto di finanziamento. Questo perché l’ipoteca permetterà di vendere l’immobile in asta nel caso in cui il debitore non riuscisse a saldare il suo debito. In questo modo, la banca o la finanziaria avranno un diritto prioritario sul ricavato della vendita e saranno i primi ad esser saldati (soprattutto se esistono altri creditori).

Perciò, tirando le somme, in caso di debito con istituti di credito o finanziarie, il pignoramento è sempre possibile. Anche in caso di debiti di modesta entità non esiste un limite minimo al di sotto del quale sia vietato il pignoramento.

Tra le altre cose, i diritti di banche e finanziarie sono prioritari anche rispetto all’assegnazione dell’immobile all’ex moglie in caso di separazione dei coniugi. Una sentenza della Cassazione (n.776/2016) ha infatti stabilito che se sulla casa coniugale è iscritta un’ipoteca da parte di una banca o una società finanziaria, questa ipoteca prevale sulla trascrizione del provvedimento di assegnazione, in caso di separazione o divorzio.

 

Creditori privati e pignoramento della casa

Esiste un ultimo caso che coinvolge creditori e pignoramento di un immobile. Quando i creditori sono controparti in processo che hanno vinto una o più cause, famigliari (es. una ex moglie che non ha ricevuto il mantenimento) o altri soggetti privati, non esiste alcuna tutela per il debitore.

L’ex moglie ad esempio- come tutti i creditori privati- può far iscrivere un’ipoteca sulla casa dell’ex marito. A anche nel caso in cui lei ci viva, in seguito ad assegnazione del giudice.

Purtroppo, il fatto che si tratti di unico immobile di proprietà non è rilevante e non permette nessuna forma accessoria di tutela, così come è irrilevante l’importo del debito contratto.

Per tutelare i propri interessi, il coniuge creditore può chiedere che l’immobile sia messo sotto sequestro, affinché l’altro coniuge lo possa mettere in vendita.

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