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Aste giudiziarie: nuova sentenza Cassazione, nessuna sospensione feriale per il saldo prezzo

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Novità in arrivo per quanto riguarda le aste giudiziarie. La Corte di Cassazione, con la sentenza 18421/2022, ha decretato nuove regole in tema di Procedure Esecutive Immobiliari. 

La sentenza è stata emessa l’8 giugno 2022 ed è fondamentale per tutti coloro che sono attualmente coinvolti in una Procedura Esecutiva in seguito ad un pignoramento immobiliare, che abbiano da poco partecipato ad un’asta immobiliare o che abbiano intenzione di farlo.

Cosa ha decretato la sentenza della Cassazione? Stando a quanto si apprende dagli atti il termine per il versamento del saldo prezzo per chi si aggiudica un immobile ad un’asta giudiziaria non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, vale a dire alla sospensione che decorre ogni anno nei giorni che vanno dall’1 al 31 agosto. 

Nel dettaglio, qual è stato il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione e cosa consegue a questa sentenza? Ecco tutto quello che occorre sapere al riguardo.

Indice dei contenuti

Il caso preso in esame

La sentenza della Corte di Cassazione

Quali sono gli effetti di questa sentenza?

Il caso preso in esame

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione era quello di due coniugi che si sono appellati in seguito all’aggiudicazione in asta della propria casa conseguente al pignoramento immobiliare subito. Nel merito i coniugi chiedevano l’annullamento del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, in considerazione del fatto che il versamento del saldo prezzo era stato effettuato in modo tardivo rispetto ai termini. 

Inizialmente il Tribunale ha dato torto ai coniugi. Secondo il Giudice di merito il versamento del saldo prezzo dell’aggiudicatario era tempestivo e lecito. Perché? Ebbene, ad avvalorare la prima sentenza era la legge n. 742/1969 che chiama in causa la sospensione feriale per il trattamento di questioni di tale genere. Dunque, il ritardo era lecito perché prendeva in considerazione il periodo di sospensione che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno. 

Per questa ragione, dopo aver richiesto e ottenuto un ricorso contro la prima sentenza, la questione è giunta alla Corte di Cassazione

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ribaltato la prima sentenza e ha dato ragione ai coniugi che ad essa si sono opposti. Secondo la Corte di Cassazione il periodo feriale non doveva essere applicato in questo caso. Di conseguenza questi ultimi hanno ottenuto l’annullamento del decreto di trasferimento emesso in favore dell’aggiudicatario. 

A tutti gli effetti si è trattato di una sentenza importante in tema di Procedure Esecutive che stabilisce nuovi canoni da rispettare e da considerare attentamente quando ci si approccia ad un ambito tanto complesso.

La sentenza della Corte di Cassazione

Perché la Corte di Cassazione ha deciso di ribaltare la prima sentenza del Tribunale e dare favore alla coppia di coniugi? È presto detto

Secondo i magistrati che hanno analizzato il caso: ”In tema di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c, attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969”. 

Quali sono gli effetti di questa sentenza?

Nel merito la Corte di Cassazione spazza via qualsiasi dubbio interpretativo rispetto ad un quesito spesso dibattuto fra gli addetti ai lavori, ossia se l’aggiudicatario di un’asta immobiliare, e pertanto i relativi adempimenti a cui è chiamato, sia da considerarsi “terzo” rispetto al procedimento giudiziario incardinato, o meno. Ebbene, lo è!

Di fatto, prima d’ora, i detrattori di questa interpretazione adducevano considerazioni assolutamente pertinenti alla questione, peraltro basate su precedenti giurisprudenziali affermati, come la sentenza di Cassazione n. 12004/2012 secondo la quale “il termine per il versamento del saldo prezzo si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell’immobile e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742“.

Il contenuto di questa sentenza evidenzia, inoltre, alcuni fatti interessanti. In primo luogo, quanto le norme e le disposizioni in materia possano mutare velocemente in tema di Procedure Esecutive Immobiliari.

In parte, ciò era stato reso evidente anche in piena pandemia di Covid-19, quando furono sospesi i pignoramenti e le aste sulla prima casa

Inoltre, tale sentenza evidenzia l’importanza di avere il supporto di veri esperti in materia legale

A questo proposito, può essere appropriato richiedere una consulenza allo Staff Debiti & Immobili. Il nostro team può analizzare la tua esigenza e offrirti aiuto pratico per superare qualsiasi perplessità relativa al pignoramento immobiliare e non solo. 

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Avv. Silvia Vianco

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