AGGIORNAMENTO: Proroga del termine per la presentazione delle domande
La circolare ABI Prot. UCR/001241 del 26/6/2020 prevede la proroga del termine per la presentazione delle domande, per famiglie e imprese, dal 30 giugno al 30 settembre. Potrà essere sospeso l’intero ammontare della rata, non solo la quota capitale come precedentemente stabilito. Per le famiglie viene data la possibilità di accedere al provvedimento anche a coloro che hanno subito una sospensione dell’orario di lavoro inferiore a 30 giorni lavorativi, che abbiano subito danni derivanti da emergenza Covid-19 da dichiararsi in autocertificazione e che avessero in corso sospensioni con rate insolventi prima del 31 gennaio 2020. Le PMI potranno anche usufruire del prolungamento della moratoria fino a 24 mesi.
Sono finalmente chiare le modalità di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, per tutti coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo a causa dell’emergenza COVID-19.
Negli ultimi giorni infatti è stata aggiornata e semplificata, rispetto alla versione precedente, la nuova modulistica per presentare la domanda di sospensione del mutuo.
In questo articolo approfondiamo l’argomento descrivendovi il Decreto nel dettaglio con le relative indicazioni su soggetti beneficiari, condizioni e modalità di richiesta; troverete inoltre il collegamento diretto per scaricare il modulo per la sospensione del mutuo.
Indice dei contenuti
[Il Decreto sospensione mutuo]
[Chi può chiedere la sospensione mutuo 2020]
[Sospensione del mutuo per Covid: per quanti mesi?]
[Come richiedere la sospensione per la prima casa]
[Pro e Contro da valutare prima della richiesta]
Il Decreto sospensione mutuo
A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini. Questo fondo prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione delle rate per una durata non superiore a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, che ammontano a circa 400 milioni di euro, sono gestite da Consap per conto del Ministero dell’Economia.
Chi può chiedere la sospensione mutuo 2020
Possono richiedere la sospensione del mutuo “prima casa”:
- i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, licenziati o in cassa integrazione;
- i collaboratori parasubordinati, rappresentanti commerciali o di agenzia, che dimostrino la sospensione dall’attività lavorativa;
- i lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Requisiti per la richiesta
Ai fini dell’ammissibilità e dell’accoglimento della richiesta della sospensione del pagamento delle rate del mutuo “prima casa”, dovranno sussistere i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisiti soggettivi
- Per i lavoratori dipendenti: attestazione della sospensione dell’attività lavorativa o in alternativa della riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- per i lavoratori autonomi e liberi professionisti: autocertificazione di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Requisiti oggettivi
- Il mutuo deve essere stipulato:
- per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale. L’immobile adibito ad abitazione principale, oltre ad essere prima casa, non deve risultare catastalmente di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9);
- da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
- il valore del mutuo non può superare i 250.000 euro;
- in caso di ritardo nel pagamento delle rate, il periodo di mora non deve superare i 90 giorni
Fermo restando che tali requisiti saranno confermati o modificati dal regolamento attuativo, si auspica che il periodo di minimo di anzianità fissato in 1 anno possa essere ridotto stante la particolare situazione.
SCARICA IL MODULO PER LA SOSPENSIONE DEL MUTUO [PDF]
Sospensione del mutuo per Covid: per quanti mesi?
E’ possibile fare domanda per la sospensione delle rate del mutuo per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
- 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.
La sospensione, specifica il decreto attuativo, può essere reiterata, sempre nel limite dei 18 mesi di durata massima complessiva, anche per periodi non continuativi entro le risorse in dotazione del Fondo.
Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate.
Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento.
Cosa accade dopo
Pertanto finito il periodo di sospensione:
- il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda;
- il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione;
- il mutuatario dovrà corrispondere alla banca la propria metà degli interessi maturati sulle rate non versate.
Come richiedere la sospensione per la prima casa
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo prima casa, il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prima di tutto scaricare e leggere attentamente il nuovo modello del modulo per la domanda di sospensione del mutuo. Subito dopo dovrà prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo.
La banca, dietro presentazione della documentazione necessaria, ovvero il modulo per la richiesta della sospensione del mutuo, procede alla sospensione del finanziamento.
Il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca in modo da facilitare e velocizzare la procedura.
SCARICA IL MODULO PER LA SOSPENSIONE DEL MUTUO [PDF]
Pro e Contro da valutare prima della richiesta
Analizziamo i pro e i contro della richiesta di sospensione:
- la richiesta di sospensione diventa uno strumento indispensabile per coloro che sono certi di non riuscire a sostenere l’impegno economico delle rate, in seguito alla riduzione dello stipendio o del fatturato, anche per evitare eventuali segnalazioni nelle centrali rischi finanziarie in caso di ritardo del pagamento alla banca;
- la richiesta di sospensione è consigliata per i titolari di un mutuo il cui piano di ammortamento è nello stadio iniziale. Infatti, gli interessi da corrispondere alla banca sono più elevati nei primi anni del mutuo, e pertanto tale sostegno in questa fase produce evidenti vantaggi;
- per chi si avvale della sospensione potrebbe essere preclusa, nel futuro, la possibilità di optare per una surroga o una rinegoziazione che, ridefinendo le condizioni di rimborso del mutuo, potrebbe alleggerire le rate.
Fonte: Decreto 25 marzo 2020, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 54
Decreto Cura Italia – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”