L’erogazione di un Mutuo Fondiario da parte di un Istituto di Credito è sottoposta alle stringenti norme dettate dall’art. 38 del Testo Unico in materia Bancaria (T.U.B.).
I vincoli riguardano la percentuale massima di erogazione del prestito, che ammonta all’80% del valore di acquisto (o delle opere da eseguirsi) del bene immobile oggetto della garanzia ipotecaria di primo grado concessa. La percentuale è incrementabile al 100% in caso di ulteriori garanzie concesse dal cliente.
Tali soglie sono stabilite col preciso intento di impedire una sovraesposizione del mutuatario rispetto al reale valore del bene a garanzia che, in caso di futura inadempienza del contraente, dovrebbe essere in grado di coprire col proprio valore l’intero il debito, gli interessi e le spese sostenute per il recupero dello stesso. Il rispetto di tale norma svolge un preciso ruolo anche e soprattutto sociale, a difesa di un interesse economico collettivo a livello nazionale.
Il nostro staff è in grado di rilevare l’eventuale superamento di tali soglie grazie ad un’attenta analisi della documentazione contrattuale e precontrattuale, arrivando a determinare anche la possibile nullità del mutuo erogato.
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