Procedura sovraindebitamento

La legge 3/2012, conosciuta anche come “Legge salva suicidi”, introduce la facoltà per il debitore non fallibile di avviare una procedura concorsuale volta alla conclusione di un accordo con i propri creditori dinanzi ad un Giudice. Secondo la norma per poter accedere a tale procedura devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. Lo stato di sovraindebitamento, definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012),
  2. La meritevolezza nel non aver aver causato tale situazione con frode, dolo o colpa grave, ovvero non aver assunto obbligazioni con la consapevolezza, o con la ragionevole previsione, di non poterle adempiere.

Grazie agli strumenti previsti, e al supporto dell’Organismo di Composizione della Crisi, sarà possibile richiedere la riduzione, la dilazione o l’esdebitazione delle proprie pendenze sulla base della propria situazione familiare sotto il profilo reddituale e patrimoniale.